STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI
DELLA SCUOLA SECONDARIA
(Decreto del Presidente della Repubblica n.249 del 24.6.1998 e modificato dal D.P.R. n.235 del 21.11.2007)
Art. 1.
Vita della comunità scolastica
l. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio,
l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale,
informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le
sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli,
opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del
diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero
delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla
Costituzione e dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia fatta
a New York il 20 Novembre 1989 e con i principi generali dell’ordinamento
italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e
sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla
qualità delle relazioni insegnantestudente, contribuisce allo sviluppo della
personalità dei giovani, anche attraverso l’educazione alla consapevolezza e
alla valorizzazione dell’identità di genere, del loro senso di responsabilità e
della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi
culturali e professionali adeguati all’evoluzione delle conoscenze e
all’inserimento della vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di
pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le
persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio
di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
Art. 2 Diritti
l. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale
qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l’orientamento,
l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola
persegue la continuità dell’apprendimento e valorizza le inclinazioni personali
degli studenti, anche attraverso un’adeguata informazione, la possibilità di
formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare
iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela
il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che
regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita
della scuola.
5. I Dirigenti Scolastici e i Docenti, con le modalità previste dal regolamento
di Istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di
loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi
didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta
dei libri e del materiale didattico.
6. Per poter partecipare attivamente alla vita scolastica, lo studente in
genere, ha diritto ad uno spazio all’interno dell’orario scolastico, per
organizzare e programmare le eventuali attività.
7. Lo studente ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad
attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri
punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
8. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull’organizzazione
della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro
richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una
consultazione.
9. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano
autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra
le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche
curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate
secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle
esigenze di vita degli studenti.
10. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e
religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e
favorisce iniziative volte all’accoglienza e alla tutela della loro lingua e
cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
11. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per
assicurare:
a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio
educativodidattico di qualità;
b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di
iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
c) iniziative concrete per il recupero di difficoltà e situazioni di svantaggio;
d) corsi di recupero e/o approfondimento e corsi per la prevenzione e il
recupero della dispersione scolastica;
e) la salubrità e le norme di sicurezza degli ambienti debbono essere garantite
attraverso periodiche prove e verifiche;
f) gli ambienti devono essere fruibili a tutti gli studenti, anche con handicap;
g) la disponibilità di una strumentazione funzionante e accessibile, adeguata
all’evoluzione tecnologica;
h) servizi di sostegno, promozione della salute e di assistenza psicologica;
i) la tutela della salute: è fatto Divieto assoluto di fumare nell’ambito dei
locali scolastici, a difesa della salute.
12. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l’esercizio del
diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di
corso e di istituto.
13. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano
l’esercizio del diritto di associazione all’interno della scuola secondaria
superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative
all’interno della scuola, nonché l’utilizzo di locali da parte degli studenti e
delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono
inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.
14. Agli studenti è dovuto il rispetto, anche formale, da parte dei dirigenti,
dei docenti e del personale tutto.
Art. 3 Doveri
1. Gli studenti sono tenuti ad assolvere assiduamente gli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi.
3. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei
docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni, lo stesso
rispetto anche formale, che chiedono per se stessi.
4. Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri, gli
studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i
principi di cui all’art. 1.
5. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di
sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli Istituti.
6. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i
macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo
da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
7. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente
scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della
scuola.
Art. 4 Disciplina
1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i
comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri
elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno
della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola,
le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo
procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al
rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti
all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente
attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio
della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a
sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie
ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire
sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la
libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva
dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione
disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto
possibile, al principio della riparazione del
danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della
gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo
studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore
della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità
scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano
l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione
dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del
corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può
essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per
periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere
previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il
rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai
quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con
i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di
recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al
reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto
anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto
della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale
caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata
dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere
della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del
comma 8.
9bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva,
di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale
da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi
per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità
durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla
comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione
all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal
solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
9ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere
irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e
precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata
effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione
obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il
rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito
di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni
d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai
candidati esterni.".
Art. 5 Impugnazioni
1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque
vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro
irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e
disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale
fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria
superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci
giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio
di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto
dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola
secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è
presieduto dal dirigente scolastico.
2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti
della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui
conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del
presente regolamento.
3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi
delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della
scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le
violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli
istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di
garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti
designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli
studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità
scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico
regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono
designati altri due genitori.
4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della
normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente
sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie
scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta
giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il
parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze
istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere
indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui
all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le
modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori
all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un
funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni
scolastici.".
Art. 5bis Patto educativo di corresponsabilità
1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è
richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto
educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e
condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma,
studenti e famiglie.
2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione
nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.
3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche,
ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le
opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la
condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano
dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di
corresponsabilità.
Art. 6 Disposizioni finali
1. Il regolamento della scuola è adottato o modificato previa consultazione
degli studenti.
2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola
istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all’atto dell’iscrizione.