SCRUTINI FINALI
Svolgimento degli Scrutini finali
Il Collegio
docenti dell’ITIS “Righi”, al fine di assicurare omogeneità nelle procedure e
nelle decisioni, invita i Consigli di classe ad attenersi ai seguenti criteri di
svolgimento dello scrutinio finale.
Proposta di voto
Il docente della disciplina propone il voto sulla base:
-
di un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante l’ultimo quadrimestre;
-
dall’impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo;
-
della scala di valutazione conclusiva concordata a livello di Collegio docenti (tabella B);
-
delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio;
-
dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati;
-
della possibilità di frequentare comunque con profitto la classe successiva perchè dotato di attitudini ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma, ma coerente con le linee di programmazione didattica decise dal docente;
-
del carattere unitario dei cicli: il biennio con funzione orientativa e formativa, il triennio imperniato sulla costruzione di concreti e ben definiti profili professionali.
La frequenza
assidua è un elemento positivo che concorre alla valutazione favorevole del
profitto dell’alunno. Il numero delle assenze incide negativamente sul giudizio
complessivo, a meno che da un congruo numero di prove, corrette e classificate
nel corso dell'intero anno scolastico, non si possa accertare il raggiungimento
degli obiettivi propri di ciascuna disciplina.
Esito dello
scrutinio
1. Giudizio finale di promozione
Si procede al giudizio finale di promozione nei confronti degli studenti per i
quali il Consiglio di classe abbia espresso una valutazione positiva, anche a
seguito degli interventi di recupero seguiti.
2. Giudizio finale di non promozione
Si procede al giudizio finale di non promozione nei confronti degli studenti che
presentino insufficienze tali da comportare un immediato giudizio di non
promozione.
3. Sospensione del giudizio
Per gli studenti che presentino in una o più discipline valutazioni
insufficienti, il Consiglio di classe procede ad un valutazione della
possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto
propri delle discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico,
mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di
appositi interventi di recupero.
In tal caso il Consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio finale e
provvede, sulla base degli specifici bisogni formativi, a predisporre le
attività di recupero.
Al fine di agevolare un reale recupero delle discipline non del tutto
sufficienti il Collegio docenti raccomanda ai Consigli di classe che la
sospensione del giudizio sia in relazione a non più di tre discipline, non tutte
gravemente insufficienti.
Il Collegio dei docenti ha indicato i seguenti livelli per la valutazione del profitto.
Tabella B Scala di valutazione |
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Livello |
Giudizio |
ECCELLENTE |
Il profilo del giudizio di ottimo si è maturato con continuità nel corso dell’anno. |
OTTIMO |
La preparazione di base è ben approfondita, organica, sorretta da autonomia di giudizio. Nelle verifiche ha evidenziato il raggiungimento dei livelli attesi di conoscenza, comprensione, applicazione, analisi, sintesi e valutazione. Si esprime in forma corretta, disinvolta e arricchita di spunti personali e critici. Ha partecipato al dialogo educativo attivamente e con validi contributi personali. |
BUONO |
La preparazione di base è organica e completa. Nelle verifiche ha evidenziato il raggiungimento dei livelli attesi di conoscenza, comprensione e applicazione anche nei casi complessi. Sa esporre in forma corretta e disinvolta, talora arricchita da spunti personali. Ha manifestato impegno ed ha partecipato attivamente al dialogo educativo. |
DISCRETO |
La preparazione di base è omogenea e abbastanza approfondita. Nelle verifiche ha evidenziato Il raggiungimento dei livelli attesi di conoscenza, comprensione e applicazione almeno nei casi più semplici. Sa esporre in forma corretta anche se priva di particolari approfondimenti. Se sollecitato ha partecipato attivamente al dialogo educativo. |
SUFFICIENTE |
La preparazione di base risulta omogenea ma non approfondita. Nelle verifiche ha evidenziato il raggiungimento dei livelli attesi di conoscenza e comprensione. Sa esprimersi con sufficiente correttezza. Ha partecipato al dialogo educativo in modo corretto ma passivo. |
INSUFFICIENTE |
La preparazione di base è inadeguata. Nelle verifiche ha evidenziato lacune nella conoscenza, nella comprensione e nella capacità di applicazione. Si esprime in modo incerto e poco appropriato. Ha partecipato poco al dialogo educativo. |
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE |
La preparazione di base è del tutto inadeguata. Nelle verifiche ha evidenziato gravi lacune nella conoscenza, nella comprensione e nella capacità di applicazione. Si esprime in modo incerto e poco appropriato. Non ha partecipato al dialogo educativo. |
DEL
TUTTO INSUFFICIENTE |
Il profilo descritto nel giudizio di gravemente insufficiente si è evidenziato con continuità nel corso dell'anno e trova riscontri nel curriculum. |
Adempimenti dopo lo
scrutinio finale
In caso di sospensione del giudizio finale, all’albo dell’istituto viene
riportata solo l’indicazione della “sospensione del giudizio”.
L’Istituto, subito dopo le operazioni di scrutinio, comunica alle famiglie, per
iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando le specifiche
carenze rilevate per ciascuno studente dai docenti delle singole discipline e i
voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle
quali lo studente non abbia raggiunto la sufficienza. Contestualmente vengono
comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti
formativi, le modalità e i tempi delle relative verifiche che la scuola è tenuta
a portare a termine entro la fine dell’anno scolastico.
Ove i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di
avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola, debbono
comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l’obbligo per lo studente di
sottoporsi alle verifiche finali.
Verifiche finali
Salvo casi eccezionali, dipendenti da specifiche esigenze organizzative, le
iniziative di recupero, le relative verifiche e le valutazioni integrative
finali hanno luogo entro la fine dell’anno scolastico di riferimento. In ogni
caso, le suddette operazioni si concluderanno entro la data di inizio delle
lezioni dell’anno scolastico successivo.
Le operazioni di verifica sono organizzate dal Consiglio di classe secondo il
calendario stabilito dal Collegio dei docenti e condotte dai docenti delle
discipline interessate, con l’assistenza di altri docenti del medesimo consiglio
di classe.
Le verifiche finali sono inserite nel nuovo contesto dell’attività di recupero
che si connota per il carattere personalizzato degli interventi, la novità
dell’approccio didattico e i tempi di effettuazione degli interventi medesimi
che coprono l’intero arco dell’anno scolastico. Esse pertanto tengono conto dei
risultati conseguiti dallo studente non soltanto in sede di accertamento finale,
ma anche nelle varie fasi dell’intero percorso dell’attività di recupero.
Integrazione dello scrutinio finale
Il Consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate delibera la
integrazione dello scrutinio finale, espresso sulla base di una valutazione
complessiva dello studente, che, in caso di esito positivo, comporta
l’ammissione dello stesso alla frequenza della classe successiva.
In tale caso, risolvendo la sospensione di giudizio, vengono pubblicati all’albo
dell’istituto i voti riportati in tutte le discipline con la indicazione
“ammesso”. In caso di esito negativo del giudizio finale, sulla base di una
valutazione complessiva dello studente, il relativo risultato viene pubblicato
all’albo dell’istituto con la sola indicazione “non ammesso”.
Nei confronti degli studenti per i quali sia stata espressa una valutazione
positiva in sede di integrazione dello scrutinio finale al termine del
terz’ultimo e penultimo anno di corso, il Consiglio di classe procede altresì
all’attribuzione del punteggio di credito scolastico nella misura prevista dalla
Tabella A allegata al
DM 42 del 22 maggio 2007.
La competenza alla verifica degli esiti nonché alla integrazione dello scrutinio
finale appartiene al Consiglio di classe nella medesima composizione di quello
che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale. L’eventuale assenza di un
componente del consiglio di classe dà luogo alla nomina di altro docente della
stessa disciplina secondo la normativa vigente.