SCRUTINI FINALI

Svolgimento degli Scrutini finali

Il Collegio docenti dell’ITIS “Righi”, al fine di assicurare omogeneità nelle procedure e nelle decisioni, invita i Consigli di classe ad attenersi ai seguenti criteri di svolgimento dello scrutinio finale.

Proposta di voto
Il docente della disciplina propone il voto sulla base:

  • di un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante l’ultimo quadrimestre;

  • dall’impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo;

  • della scala di valutazione conclusiva concordata a livello di Collegio docenti (tabella B);

  • delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio;

  • dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati;

  • della possibilità di frequentare comunque con profitto la classe successiva perchè dotato di attitudini ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma, ma coerente con le linee di programmazione didattica decise dal docente;

  • del carattere unitario dei cicli: il biennio con funzione orientativa e formativa, il triennio imperniato sulla costruzione di concreti e ben definiti profili professionali.

La frequenza assidua è un elemento positivo che concorre alla valutazione favorevole del profitto dell’alunno. Il numero delle assenze incide negativamente sul giudizio complessivo, a meno che da un congruo numero di prove, corrette e classificate nel corso dell'intero anno scolastico, non si possa accertare il raggiungimento degli obiettivi propri di ciascuna disciplina.
 

Esito dello scrutinio
1. Giudizio finale di promozione
Si procede al giudizio finale di promozione nei confronti degli studenti per i quali il Consiglio di classe abbia espresso una valutazione positiva, anche a seguito degli interventi di recupero seguiti.
2. Giudizio finale di non promozione
Si procede al giudizio finale di non promozione nei confronti degli studenti che presentino insufficienze tali da comportare un immediato giudizio di non promozione.
3. Sospensione del giudizio
Per gli studenti che presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti, il Consiglio di classe procede ad un valutazione della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero.
In tal caso il Consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede, sulla base degli specifici bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero.
Al fine di agevolare un reale recupero delle discipline non del tutto sufficienti il Collegio docenti raccomanda ai Consigli di classe che la sospensione del giudizio sia in relazione a non più di tre discipline, non tutte gravemente insufficienti.

Il Collegio dei docenti ha indicato i seguenti livelli per la valutazione del profitto.

Tabella B
Scala di valutazione

Livello
(voto)

Giudizio

 ECCELLENTE
(10)

Il profilo del giudizio di ottimo si è maturato con continuità nel corso dell’anno.

 OTTIMO
(9)

La preparazione di base è ben approfondita, organica, sorretta da autonomia di giudizio. Nelle verifiche ha evidenziato il raggiungimento dei livelli attesi di conoscenza, comprensione, applicazione, analisi, sintesi e valutazione. Si esprime in forma corretta, disinvolta e arricchita di spunti personali e critici. Ha partecipato al dialogo educativo attivamente e con validi contributi personali.

BUONO
(8)

La preparazione di base è organica e completa. Nelle verifiche ha evidenziato il raggiungimento dei livelli attesi di conoscenza, comprensione e applicazione anche nei casi complessi. Sa esporre in forma corretta e disinvolta, talora arricchita da spunti personali. Ha manifestato impegno ed ha partecipato attivamente al dialogo educativo.

DISCRETO
(7)

La preparazione di base è omogenea e abbastanza approfondita. Nelle verifiche ha evidenziato Il raggiungimento dei livelli attesi di conoscenza, comprensione e applicazione almeno nei casi più semplici. Sa esporre in forma corretta anche se priva di particolari approfondimenti. Se sollecitato ha partecipato attivamente al dialogo educativo.

SUFFICIENTE
(6)

La preparazione di base risulta omogenea ma non approfondita. Nelle verifiche ha evidenziato il raggiungimento dei livelli attesi di conoscenza e comprensione. Sa esprimersi con sufficiente correttezza. Ha partecipato al dialogo educativo in modo corretto ma passivo.

INSUFFICIENTE
(5)

La preparazione di base è inadeguata. Nelle verifiche ha evidenziato lacune nella conoscenza, nella comprensione e nella capacità di applicazione. Si esprime in modo incerto e poco appropriato. Ha partecipato poco al dialogo educativo.

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE
(3/4)

La preparazione di base è del tutto inadeguata. Nelle verifiche ha evidenziato gravi lacune nella conoscenza, nella comprensione e nella capacità di applicazione. Si esprime in modo incerto e poco appropriato. Non ha partecipato al dialogo educativo.

DEL TUTTO INSUFFICIENTE
 (1/2)

Il profilo descritto nel giudizio di gravemente insufficiente si è evidenziato con continuità nel corso dell'anno e trova riscontri nel curriculum.

Adempimenti dopo lo scrutinio finale

In caso di sospensione del giudizio finale, all’albo dell’istituto viene riportata solo l’indicazione della “sospensione del giudizio”.
L’Istituto, subito dopo le operazioni di scrutinio, comunica alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno studente dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali lo studente non abbia raggiunto la sufficienza. Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi, le modalità e i tempi delle relative verifiche che la scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell’anno scolastico.
Ove i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche finali.

Verifiche finali
Salvo casi eccezionali, dipendenti da specifiche esigenze organizzative, le iniziative di recupero, le relative verifiche e le valutazioni integrative finali hanno luogo entro la fine dell’anno scolastico di riferimento. In ogni caso, le suddette operazioni si concluderanno entro la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.
Le operazioni di verifica sono organizzate dal Consiglio di classe secondo il calendario stabilito dal Collegio dei docenti e condotte dai docenti delle discipline interessate, con l’assistenza di altri docenti del medesimo consiglio di classe.
Le verifiche finali sono inserite nel nuovo contesto dell’attività di recupero che si connota per il carattere personalizzato degli interventi, la novità dell’approccio didattico e i tempi di effettuazione degli interventi medesimi che coprono l’intero arco dell’anno scolastico. Esse pertanto tengono conto dei risultati conseguiti dallo studente non soltanto in sede di accertamento finale, ma anche nelle varie fasi dell’intero percorso dell’attività di recupero.

Integrazione dello scrutinio finale
Il Consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate delibera la integrazione dello scrutinio finale, espresso sulla base di una valutazione complessiva dello studente, che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione dello stesso alla frequenza della classe successiva.
In tale caso, risolvendo la sospensione di giudizio, vengono pubblicati all’albo dell’istituto i voti riportati in tutte le discipline con la indicazione “ammesso”. In caso di esito negativo del giudizio finale, sulla base di una valutazione complessiva dello studente, il relativo risultato viene pubblicato all’albo dell’istituto con la sola indicazione “non ammesso”.
Nei confronti degli studenti per i quali sia stata espressa una valutazione positiva in sede di integrazione dello scrutinio finale al termine del terz’ultimo e penultimo anno di corso, il Consiglio di classe procede altresì all’attribuzione del punteggio di credito scolastico nella misura prevista dalla Tabella A allegata al DM 42 del 22 maggio 2007.
La competenza alla verifica degli esiti nonché alla integrazione dello scrutinio finale appartiene al Consiglio di classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale. L’eventuale assenza di un componente del consiglio di classe dà luogo alla nomina di altro docente della stessa disciplina secondo la normativa vigente.