REGOLAMENTO D'ISTITUTO
PARTE I - Disposizioni generali
Art. 1
L'indirizzo culturale della scuola è ispirato ai principi sanciti dalla
Costituzione Italiana.
Sono quindi vietate, in quanto incompatibili con il dettato costituzionale, le
manifestazioni di violenza fisica e morale e in genere qualsiasi atto di
intimidazione alla libera e democratica partecipazione delle varie componenti
alla vita della Scuola.
Art. 2
L'informazione all'interno della Scuola, deve essere svolta nel rispetto di
tutte le opinioni.
Appositi spazi murali sono messi a disposizione anche per le varie componenti
dell'Istituto, ogni scritto affisso deve essere firmato e datato.
Non è ammessa all'interno della Scuola la distribuzione di volantini. Eventuali
comunica-zioni non d'Ufficio all'interno delle classi, possono essere fatte solo
in via eccezionale e previa autorizzazione scritta della Presidenza. Non è
ammessa all'interno dell'Istituto la propaganda di partito (pro e contro)
scritta ed orale, nè la costituzione di gruppi legata a partiti politici.
Nessuna censura, invece, può colpire personali convinzioni politiche.
Art. 3
La Scuola è aperta ai contributi creativi e responsabili delle sue componenti.
Il Consiglio di Istituto, esaminerà qualsiasi proposta in tal senso.
PARTE II - Ammissione, calendario, programmi, svolgimento delle lezioni e frequenze
Art. 4
Le domande di iscrizione, fatta eccezione per i maggiorenni, vengono presentate
alla Scuola dai genitori o da chi ne fa le veci, che nello stesso tempo firmano
e ritirano il libretto delle giustificazioni. All'atto della presentazione della
domanda di iscrizione dovrà essere con-segnata copia del presente regolamento.
L'iscrizione comporta di per sè l'accettazione del re-golamento stesso.
Art. 5
Ad anno scolastico iniziato, la Presidenza comunicherà il calendario scolastico,
l'orario del-le lezioni, l'orario di apertura della Scuola nonchè il diario dei
colloqui fra docenti e genitori, redatto in base alle disponibilità dei singoli
docenti. La Presidenza terrà conto che la Scuola dovrà essere aperta 15 minuti
prima dell'orario di inizio delle lezioni.
Art. 6
All'inizio dell'anno scolastico ogni insegnante illustrerà alla classe il
programma che sarà svolto.
Art. 7
L'ingresso, la permanenza e l'uscita degli studenti dall'Istituto, saranno
seguiti dal persona-le non docente in collaborazione con gli insegnanti.
Art. 8
Tutti gli studenti devono trovarsi nella propria aula al suono della prima
campana, 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. I ritardatari non potranno
entrare in classe senza giustificazione del Preside o Suo delegato. Dopo la
prima ora ai ritardatari sarà richiesta la giustificazione dei genitori che, per
l'ammissione alla terza ora o ad ore successive dovrà essere accom-pagnata da
adeguata documentazione o presentata personalmente dal genitore stesso. Del
ripetersi di assenze o ritardi, può essere richiesta motivazione alla famiglia.
Art. 9
La frequenza alle lezioni è per gli studenti un diritto e un dovere: è dunque
obbligatoria, e-sclusi i casi di esonero. Solo eccezionalmente gli studenti
possono momentaneamente assen-tarsi dall'aula durante le lezioni previa motivata
richiesta all'insegnante e sua autorizzazione.
Potrà essere autorizzato a lasciare la classe un solo studente per volta. Sarà
cura dei Do-centi e del personale non docente verificare che il rientro in
classe avvenga in tempi brevi.
In occasione di scioperi dovrà essere garantita ad ogni singolo alunno la piena
libertà di partecipare alle lezioni.
Art. 10
E' vietato uscire dalla Scuola durante l'orario delle lezioni. Lo studente potrà
uscire dall'Isti-tuto solo se munito di richiesta dei genitori vistata dalla
Presidenza all'inizio delle lezioni. La ri-chiesta di uscita dovrà essere
presentata personalmente dal genitore o sostenuta da adegua-ta documentazione,
presentata anche successivamente.
Art. 11
Le assenze dalle lezioni devono essere giustificate sull'apposito libretto dai
genitori o da chi ne fa le veci. Gli studenti maggiorenni potranno
autogiustificarsi le assenze fermo restando l'obbligo del libretto
scuola-famiglia. In caso di assenza di oltre 5 giorni consecutivi, lo studen-te
presenterà certificato medico convalidante i motivi dell'assenza o comunque
certificato at-testante che per il suo stato di salute può rientrare nella
comunità scolastica. Dopo 5 assenze o ritardi per l'ammissione è richiesta la
presenza a scuola del genitore indipendentemente dal-l'età dello studente.
Art. 12
Il comportamento dell'intera classe, quando comprometta il lavoro comune o la
maturazio-ne dei singoli, deve essere oggetto di esame del Consiglio di Classe
con la partecipazione delle componenti direttamente interessate. Qualora
l'infrazione scolastica sia connessa da singoli studenti nel caso di
comportamento passibile di punizione, si farà ricorso alla normati-va vigente.
Art. 12 bis (assenze collettive ingiustificate)
Prevedendo una assenza collettiva, manifestazione, sciopero o simili, se
d'accordo con le motivazioni dell'assenza, il genitore potrà segnalarlo per
iscritto sul libretto, il giorno prima o il giorno stesso, con una
comunicazione; la comunicazione dovrà essere esibita alla scuola sempre il
giorno prima o il giorno stesso. Altrimenti, dopo una assenza collettiva, lo
studente sarà riammesso solo (e quando) accompagnato dal genitore.
Art. 13
Il Consiglio di Istituto dovrà accertare che tutti gli studenti siano assicurati
contro gli infortu-ni sin dal primo giorno di scuola.
PARTE III - Uso dei locali e delle attrezzature scolastiche
Art. 14
Le strutture e le attrezzature e gli spazi esterni della scuola sono beni a
disposizione della comunità scolastica. Chiunque danneggi e non conservi con
cura detto patrimonio è tenuto al risarcimento dei danni, la cui entità verrà
determinata dalla Giunta Esecutiva. Gli operatori del-la Scuola hanno l'obbligo
di riferire alla Presidenza e all'Ufficio Tecnico i casi di danni di cui vengono
a conoscenza.
Art. 15
Tutti i locali, per il tempo in cui non vengono usati, vanno chiusi a chiave.
Ciò vale in parti-colare per le aule quando gli allievi vi lasciano oggetti di
loro proprietà mentre per orario sono impegnati altrove in attività diverse.
Art. 16
Salvo che per esigenze amministrative, l'ingresso e la presenza occasionale nei
locali della Scuola di qualsiasi persona estranea alle attività scolastiche
saranno permessi solo se pre-ventivamente autorizzati dal Preside. Possono
essere concessi dal Preside autorizzazioni a gruppi di allievi dell'Istituto per
uso dei locali scolastici compatibilmente con la presenza di un responsabile del
gruppo e della presenza del personale ausiliario addetto alla sorveglianza.
Il Consiglio di Istituto può concedere l'uso dei locali scolastici a norma del
“Regolamento u-tilizzazione edifici attrezzature scolastiche" del C.S.P.
Art. 17
Nessuno deve stazionare nei corridoi eccetto il personale di servizio. Sono
vietate altresì, nei corridoi, manifestazioni rumorose che disturbano le
attività scolastiche. L'utenza della re-fezione è consentita durante
l'intervallo. Vuoti e rifiuti vanno collocati negli appositi contenito-ri. E'
vietato fumare.
Art. 17 bis (divieto d’uso dei telefoni cellulari)
É vietato utilizzare in qualsiasi modo il cellulare durante le lezioni e,
comunque, anche se spento, il cellulare non deve essere visibile. A chi non
ottempererà a tale norma verrà ritirato il telefono e depositato in Presidenza.
Sarà restituito ai genitori.
Art. 18
Le attrezzature tecnico-scientifiche e sportive sono affidate al responsabile di
ciascun re-parto. A tutti gli operatori del reparto compete la scelta e l'uso
delle attrezzature stesse previo accordo con il responsabile.
Art. 19
Le richieste di assemblea saranno presentate dagli allievi con un congruo
anticipo; 5 giorni per l'assemblea di Istituto, 4 - 5 giorni per l'assemblea di
classe. Per quest'ultima generalmen-te l'ora e il giorno saranno determinati dal
Preside, tenendo conto dell'orario e delle sue esi-genze generali e contingenti.
PARTE IV – Viaggi d’istruzione
Art. 20 (tipologia dei viaggi)
I viaggi d’istruzione si distinguono nelle seguenti tipologie:
a) viaggi di integrazione culturale
b) viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo
c) visite guidate
d) viaggi connessi ad attività sportive
Art. 21 (deliberazione)
I viaggi d’istruzione sono deliberati dal Consiglio di classe su proposta di un
docente com-ponente, nell’ambito delle finalità previste dal Piano dell’offerta
formativa.
La verifica della compatibilità economica dei viaggi d’istruzione spetta al
Dirigente Scolasti-co per i viaggi della durata di una giornata, al Consiglio
d’istituto per i viaggi di durata superio-re.
Art. 22 (programmazione dei viaggi d’istruzione)
Preferibilmente, all’inizio dell’anno scolastico, i consigli di classe
predispongono nell’ambito della programmazione didattica, un piano preventivo
dei viaggi di integrazione culturale e dei viaggi di integrazione della
preparazione di indirizzo sulla base di progetti articolati e coerenti con gli
obiettivi culturali, finalizzati anche a favorire la socializzazione degli
studenti.
Il Comitato studentesco può far pervenire proposte di viaggi d’istruzione, che
saranno va-lutate dai consigli di classe nella definizione del piano preventivo.
Art. 23 (destinazione)
I viaggi d’istruzione vengono svolti in Italia o all’estero.
Sono stabiliti procedendo ad un’attenta analisi delle risorse disponibili e dei
costi da soste-nere.
Non debbono essere richieste somme di denaro di entità rilevante alle famiglie
degli alunni, tali da creare situazioni discriminatorie, assolutamente
incompatibili con le finalità dei viaggi d’istruzione.
Art. 24 (attività preparatoria, organizzazione)
Ciascun viaggio d’istruzione approvato dal consiglio di classe, deve essere
preceduto da una attività che prevede la predisposizione di materiale didattico
articolato che possa essere utile a informare gli studenti dell’iniziativa e a
stimolare la rielaborazione a scuola delle espe-rienze vissute durante il
viaggio.
L’organizzazione del viaggio è curata dal docente proponente che accompagnerà la
clas-se, il quale prenderà contatto, per le questioni amministrative, con il
collaboratore del Dirigen-te scolastico responsabile del settore e con l’agenzia
di viaggio.
Art. 25 (partecipanti)
La partecipazione degli alunni ai viaggi d’istruzione deve essere almeno pari
all’80% dei componenti delle singole classi coinvolte.
La mancata partecipazione è considerata assenza dalle lezioni e deve essere
giustificata il giorno successivo.
Ai genitori degli alunni partecipanti deve essere data informazione dettagliata
e analitica delle attività previste e del relativo calendario.
Può essere consentita la partecipazione dei genitori degli alunni, a condizione
che non comporti oneri a carico del bilancio d’istituto, previa approvazione del
Consiglio di classe.
Per gli alunni minorenni è obbligatorio presentare il consenso scritto di chi
esercita la pote-stà familiare. Gli alunni maggiorenni dovranno presentare,
prima del viaggio, comunicazione scritta dei genitori, attestante la loro
conoscenza della destinazione, dei tempi, dei costi del viaggio d’istruzione.
Art. 26 (designazione dei docenti accompagnatori)
I docenti accompagnatori devono far parte del consiglio di classe relativo alla
classe in u-scita.
Nei viaggi connessi ad attività sportive la scelta degli accompagnatori ricadrà
sui docenti di educazione fisica, con l’eventuale integrazione di docenti di
altre discipline.
Il numero dei docenti accompagnatori deve essere di uno per ogni quindici
studenti. Per i viaggi d’istruzione fuori dal comune i docenti accompagnatori
dovranno essere, in ogni caso, non meno di due.
Art. 27 (compiti dei docenti accompagnatori)
I docenti accompagnatori sono obbligati alla definizione e alla realizzazione
degli obiettivi didattici ed educativi previsti dal viaggio d’istruzione e alla
vigilanza degli studenti.
I docenti accompagnatori, in particolare, sono tenuti a svolgere i seguenti
compiti:
1. prendere contatto diretto con l’agenzia viaggi, dopo aver e scelto il
programma pre-ventivo;
2. predisporre l’intero progetto e presentarlo al collaboratore del Dirigente
scolastico re-sponsabile del settore;
3. preparare i documenti necessari per l’effettuazione del viaggio d’istruzione,
che do-vranno essere presentati in modo completo al collaboratore del Dirigente
scolastico re-sponsabile del settore;
4. annotare sul registro di classe l’assenza nel caso in cui lo studente non
abbia parteci-pato al viaggio d’istruzione;
5. presentare relazione finale scritta sugli esiti del viaggio d’istruzione al
Capo d’istituto, informandolo anche degli eventuali inconvenienti verificatesi,
perché siano assunti e-ventuali interventi.
Nel caso di impedimento sopravvenuto alla designazione a mantenere l’impegno ad
ac-compagnare la classe, il docente dovrà individuare un sostituto tra i
colleghi del Consiglio di classe. Il viaggio d’istruzione non potrà effettuarsi
senza che sia stato nominato altro docente accompagnatore.
Art. 28 (durata e limitazioni dei viaggi d’istruzione)
Possono essere stabiliti viaggi d’istruzione secondo la tipologia a) dell’art.20
del presente regolamento, osservando i limiti indicati nei successivi commi.
Ogni classe del biennio può effettuare nei primi due anni di corso un viaggio
della durata massima di tre giorni scolastici. Ogni classe durante il triennio
può, in ogni anno scolastico, svolgere un viaggio della durata massima di cinque
giorni scolastici. Le classi quinte potranno utilizzare sei giorni per lo
svolgimento del viaggio se svolto durante il primo quadrimestre.
In presenza di un viaggio d’istruzione organizzato ai sensi dei commi precedenti
altre tipo-logie di viaggi potranno essere stabiliti, purché la loro durata non
superi la durata di un giorno scolastico.
Le visite guidate, che si svolgono per un’intera giornata, prevedono il divieto
di viaggiare in orario notturno. Nessun viaggio d’istruzione può essere
intrapreso nelle ore notturne ad ecce-zioni di quelli a lunga percorrenza.
Non possono essere effettuati viaggi d’istruzione che prevedono un uscita nei
mesi di gen-naio, maggio e giugno, con esclusione di quelli connessi ad attività
sportive scolastiche nazio-nali ed internazionali.
In caso di risorse non sufficienti per potere autorizzare tutti i viaggi
richiesti, viene data priorità secondo le seguenti condizioni:
in base al profitto complessivo della classe;
alla validità del viaggio proposto;
a quelli organizzati per le classi superiori.
Art. 29 (modalità di pagamento)
Ogni studente al momento della approvazione del progetto del viaggio
d’istruzione deve provvedere al versamento di un acconto pari al 20 % del costo
totale. Le quote versate quale acconto non sono rimborsabili.
Le quote di partecipazione a saldo delle visite guidate dovranno essere versate
almeno sette giorni prima della data di effettuazione. Per le altre tipologie di
viaggi la quota a saldo dovrà essere versata almeno venti giorni prima della
data di svolgimento.
Art. 30 (contributi, rimborsi,assicurazioni)
Il Consiglio d’istituto, all’inizio dell’anno scolastico, stabilisce la
contribuzione di massima spettante agli studenti per lo svolgimento dei viaggi
d’istruzione.
Su richiesta del docente accompagnatore o delle famiglie possono essere
assegnati dal Consiglio d’istituto contributi ad alunni, partecipanti a viaggi
d’istruzione che presentano disa-giate condizioni economiche. Il contributo può
essere assegnato prelevandolo dall’apposito capitolo di spesa stabilito per i
viaggi d’istruzione del bilancio preventivo, secondo criteri stabi-liti al
Consiglio d’istituto.
Possono essere devoluti ai contributi parte delle gratuità concesse dalle
agenzie di viaggi, cui viene affidata l’organizzazione logistica del viaggio
d’istruzione.
Eventuali richieste di rimborso devono essere presentate non oltre trenta giorni
dall’effettuazione del viaggio d’istruzione.
Le richieste devono essere indirizzate al Dirigente scolastico e firmate
dall’alunno e, se mi-norenne, da almeno uno dei genitori .
La richiesta di rimborso deve essere accompagnata da un’adeguata documentazione,
atta a giustificare la mancata partecipazione. Nessun rimborso sarà corrisposto
se la mancata par-tecipazione non avrà una valida giustificazione.
Le somme non rimborsate saranno destinate alla costituzione di borse di studi in
favore di alunni della scuola.
L’Istituto si fa carico di ulteriori assicurazioni a favore dei docenti.
Art. 31 (rinvio)
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano tutte le norme
vigenti in ma-teria di viaggi d’istruzione.
PARTE V – La biblioteca d’istituto
Art. 32
La biblioteca sarà aperta sia a studenti e Docenti che ai Genitori e alla
comunità locale se-condo le norme che verranno previste dal regolamento della
biblioteca.
Art. 33 (regolamento prestito libri)
I libri di proprietà dell'Istituto sono conservati:
in biblioteca per una certa parte;
presso i reparti i restanti.
I libri esistenti presso i reparti sono affidati ai responsabili di reparto;
quelli conservati in bi-blioteca sono affidati al bibliotecario. Per il prestito
l'interessato e, secondo i casi, il personale che opera in biblioteca o il
responsabile di reparto si atterranno alle seguenti procedure:
Prestito
Individuato il libro da chiedere in prestito, l'interessato dovrà compilare in
biblioteca la scheda e firmarla. La scheda sarà controfirmata dal bibliotecario,
che la registrerà nel libro dei prestiti. La registrazione sarà controfirmata
dall'interessato. Fatto ciò, chi chiede il prestito po-trà ritirare il libro
consegnando la scheda al bibliotecario o al responsabile di reparto.
Quest'ultimo, consegnato il libro, collocherà la scheda in luogo del libro in
prestito. Il perso-nale di segreteria o i docenti interessati per qualsiasi
testo dato in prestito, a qualunque titolo e per qualsiasi tempo, seguirà la
normale prassi di registrazione nel registro dei prestiti e di compilazione
delle schede. Il prestito non supera mai i 30 giorni.
Restituzione
Il libro viene restituito, secondo i casi, al bibliotecario o al responsabile di
reparto che, ripo-sto il testo, riconsegnerà all'interessato la scheda dopo aver
su essa registrata la restituzione, la data e apposto la firma. Sarà cura
dell'interessato esibire quindi la scheda vistata al biblio-tecario e richiedere
la cancellazione del prestito mediante l'annotazione, sul registro dei
presti-ti, della restituzione avvenuta. E' previsto un controllo bimestrale del
registro e dei prestiti. Un prestito, se non rinnovato, non può avere durata
superiore ai 30 giorni.
PARTE VI - MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Art. 34
Il presente regolamento (emesso dal Consiglio di Istituto ai sensi e per gli
effetti di cui al-l'art. 6 del D.P.R. n° 416 del 31/05/1974) ha carattere
vincolante per quanto non in contrasto con la normativa vigente. Esso può essere
modificato solo con delibera presa dal Consiglio di Istituto a maggioranza
assoluta dei componenti il C.D.I.
Alla presidenza, al personale docente e non docente, agli alunni, è fatto
obbligo di assicu-rare l'osservanza.