REGOLAMENTO D'ISTITUTO

PARTE I - Disposizioni generali

Art. 1
L'indirizzo culturale della scuola è ispirato ai principi sanciti dalla Costituzione Italiana.
Sono quindi vietate, in quanto incompatibili con il dettato costituzionale, le manifestazioni di violenza fisica e morale e in genere qualsiasi atto di intimidazione alla libera e democratica partecipazione delle varie componenti alla vita della Scuola.
Art. 2
L'informazione all'interno della Scuola, deve essere svolta nel rispetto di tutte le opinioni.
Appositi spazi murali sono messi a disposizione anche per le varie componenti dell'Istituto, ogni scritto affisso deve essere firmato e datato.
Non è ammessa all'interno della Scuola la distribuzione di volantini. Eventuali comunica-zioni non d'Ufficio all'interno delle classi, possono essere fatte solo in via eccezionale e previa autorizzazione scritta della Presidenza. Non è ammessa all'interno dell'Istituto la propaganda di partito (pro e contro) scritta ed orale, nè la costituzione di gruppi legata a partiti politici. Nessuna censura, invece, può colpire personali convinzioni politiche.
Art. 3
La Scuola è aperta ai contributi creativi e responsabili delle sue componenti. Il Consiglio di Istituto, esaminerà qualsiasi proposta in tal senso.
 

PARTE II - Ammissione, calendario, programmi, svolgimento delle lezioni e frequenze

Art. 4
Le domande di iscrizione, fatta eccezione per i maggiorenni, vengono presentate alla Scuola dai genitori o da chi ne fa le veci, che nello stesso tempo firmano e ritirano il libretto delle giustificazioni. All'atto della presentazione della domanda di iscrizione dovrà essere con-segnata copia del presente regolamento. L'iscrizione comporta di per sè l'accettazione del re-golamento stesso.
Art. 5
Ad anno scolastico iniziato, la Presidenza comunicherà il calendario scolastico, l'orario del-le lezioni, l'orario di apertura della Scuola nonchè il diario dei colloqui fra docenti e genitori, redatto in base alle disponibilità dei singoli docenti. La Presidenza terrà conto che la Scuola dovrà essere aperta 15 minuti prima dell'orario di inizio delle lezioni.
Art. 6
All'inizio dell'anno scolastico ogni insegnante illustrerà alla classe il programma che sarà svolto.
Art. 7
L'ingresso, la permanenza e l'uscita degli studenti dall'Istituto, saranno seguiti dal persona-le non docente in collaborazione con gli insegnanti.
Art. 8
Tutti gli studenti devono trovarsi nella propria aula al suono della prima campana, 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. I ritardatari non potranno entrare in classe senza giustificazione del Preside o Suo delegato. Dopo la prima ora ai ritardatari sarà richiesta la giustificazione dei genitori che, per l'ammissione alla terza ora o ad ore successive dovrà essere accom-pagnata da adeguata documentazione o presentata personalmente dal genitore stesso. Del ripetersi di assenze o ritardi, può essere richiesta motivazione alla famiglia.
Art. 9
La frequenza alle lezioni è per gli studenti un diritto e un dovere: è dunque obbligatoria, e-sclusi i casi di esonero. Solo eccezionalmente gli studenti possono momentaneamente assen-tarsi dall'aula durante le lezioni previa motivata richiesta all'insegnante e sua autorizzazione.
Potrà essere autorizzato a lasciare la classe un solo studente per volta. Sarà cura dei Do-centi e del personale non docente verificare che il rientro in classe avvenga in tempi brevi.
In occasione di scioperi dovrà essere garantita ad ogni singolo alunno la piena libertà di partecipare alle lezioni.
Art. 10
E' vietato uscire dalla Scuola durante l'orario delle lezioni. Lo studente potrà uscire dall'Isti-tuto solo se munito di richiesta dei genitori vistata dalla Presidenza all'inizio delle lezioni. La ri-chiesta di uscita dovrà essere presentata personalmente dal genitore o sostenuta da adegua-ta documentazione, presentata anche successivamente.
Art. 11
Le assenze dalle lezioni devono essere giustificate sull'apposito libretto dai genitori o da chi ne fa le veci. Gli studenti maggiorenni potranno autogiustificarsi le assenze fermo restando l'obbligo del libretto scuola-famiglia. In caso di assenza di oltre 5 giorni consecutivi, lo studen-te presenterà certificato medico convalidante i motivi dell'assenza o comunque certificato at-testante che per il suo stato di salute può rientrare nella comunità scolastica. Dopo 5 assenze o ritardi per l'ammissione è richiesta la presenza a scuola del genitore indipendentemente dal-l'età dello studente.
Art. 12
Il comportamento dell'intera classe, quando comprometta il lavoro comune o la maturazio-ne dei singoli, deve essere oggetto di esame del Consiglio di Classe con la partecipazione delle componenti direttamente interessate. Qualora l'infrazione scolastica sia connessa da singoli studenti nel caso di comportamento passibile di punizione, si farà ricorso alla normati-va vigente.
Art. 12 bis (assenze collettive ingiustificate)
Prevedendo una assenza collettiva, manifestazione, sciopero o simili, se d'accordo con le motivazioni dell'assenza, il genitore potrà segnalarlo per iscritto sul libretto, il giorno prima o il giorno stesso, con una comunicazione; la comunicazione dovrà essere esibita alla scuola sempre il giorno prima o il giorno stesso. Altrimenti, dopo una assenza collettiva, lo studente sarà riammesso solo (e quando) accompagnato dal genitore.
Art. 13
Il Consiglio di Istituto dovrà accertare che tutti gli studenti siano assicurati contro gli infortu-ni sin dal primo giorno di scuola.
 

PARTE III - Uso dei locali e delle attrezzature scolastiche

Art. 14
Le strutture e le attrezzature e gli spazi esterni della scuola sono beni a disposizione della comunità scolastica. Chiunque danneggi e non conservi con cura detto patrimonio è tenuto al risarcimento dei danni, la cui entità verrà determinata dalla Giunta Esecutiva. Gli operatori del-la Scuola hanno l'obbligo di riferire alla Presidenza e all'Ufficio Tecnico i casi di danni di cui vengono a conoscenza.
Art. 15
Tutti i locali, per il tempo in cui non vengono usati, vanno chiusi a chiave. Ciò vale in parti-colare per le aule quando gli allievi vi lasciano oggetti di loro proprietà mentre per orario sono impegnati altrove in attività diverse.
Art. 16
Salvo che per esigenze amministrative, l'ingresso e la presenza occasionale nei locali della Scuola di qualsiasi persona estranea alle attività scolastiche saranno permessi solo se pre-ventivamente autorizzati dal Preside. Possono essere concessi dal Preside autorizzazioni a gruppi di allievi dell'Istituto per uso dei locali scolastici compatibilmente con la presenza di un responsabile del gruppo e della presenza del personale ausiliario addetto alla sorveglianza.
Il Consiglio di Istituto può concedere l'uso dei locali scolastici a norma del “Regolamento u-tilizzazione edifici attrezzature scolastiche" del C.S.P.
Art. 17
Nessuno deve stazionare nei corridoi eccetto il personale di servizio. Sono vietate altresì, nei corridoi, manifestazioni rumorose che disturbano le attività scolastiche. L'utenza della re-fezione è consentita durante l'intervallo. Vuoti e rifiuti vanno collocati negli appositi contenito-ri. E' vietato fumare.
Art. 17 bis (divieto d’uso dei telefoni cellulari)
É vietato utilizzare in qualsiasi modo il cellulare durante le lezioni e, comunque, anche se spento, il cellulare non deve essere visibile. A chi non ottempererà a tale norma verrà ritirato il telefono e depositato in Presidenza. Sarà restituito ai genitori.
Art. 18
Le attrezzature tecnico-scientifiche e sportive sono affidate al responsabile di ciascun re-parto. A tutti gli operatori del reparto compete la scelta e l'uso delle attrezzature stesse previo accordo con il responsabile.
Art. 19
Le richieste di assemblea saranno presentate dagli allievi con un congruo anticipo; 5 giorni per l'assemblea di Istituto, 4 - 5 giorni per l'assemblea di classe. Per quest'ultima generalmen-te l'ora e il giorno saranno determinati dal Preside, tenendo conto dell'orario e delle sue esi-genze generali e contingenti.
 

PARTE IV – Viaggi d’istruzione

Art. 20 (tipologia dei viaggi)
I viaggi d’istruzione si distinguono nelle seguenti tipologie:
a) viaggi di integrazione culturale
b) viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo
c) visite guidate
d) viaggi connessi ad attività sportive
Art. 21 (deliberazione)
I viaggi d’istruzione sono deliberati dal Consiglio di classe su proposta di un docente com-ponente, nell’ambito delle finalità previste dal Piano dell’offerta formativa.
La verifica della compatibilità economica dei viaggi d’istruzione spetta al Dirigente Scolasti-co per i viaggi della durata di una giornata, al Consiglio d’istituto per i viaggi di durata superio-re.
Art. 22 (programmazione dei viaggi d’istruzione)
Preferibilmente, all’inizio dell’anno scolastico, i consigli di classe predispongono nell’ambito della programmazione didattica, un piano preventivo dei viaggi di integrazione culturale e dei viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo sulla base di progetti articolati e coerenti con gli obiettivi culturali, finalizzati anche a favorire la socializzazione degli studenti.
Il Comitato studentesco può far pervenire proposte di viaggi d’istruzione, che saranno va-lutate dai consigli di classe nella definizione del piano preventivo.
Art. 23 (destinazione)
I viaggi d’istruzione vengono svolti in Italia o all’estero.
Sono stabiliti procedendo ad un’attenta analisi delle risorse disponibili e dei costi da soste-nere.
Non debbono essere richieste somme di denaro di entità rilevante alle famiglie degli alunni, tali da creare situazioni discriminatorie, assolutamente incompatibili con le finalità dei viaggi d’istruzione.
Art. 24 (attività preparatoria, organizzazione)
Ciascun viaggio d’istruzione approvato dal consiglio di classe, deve essere preceduto da una attività che prevede la predisposizione di materiale didattico articolato che possa essere utile a informare gli studenti dell’iniziativa e a stimolare la rielaborazione a scuola delle espe-rienze vissute durante il viaggio.
L’organizzazione del viaggio è curata dal docente proponente che accompagnerà la clas-se, il quale prenderà contatto, per le questioni amministrative, con il collaboratore del Dirigen-te scolastico responsabile del settore e con l’agenzia di viaggio.
Art. 25 (partecipanti)
La partecipazione degli alunni ai viaggi d’istruzione deve essere almeno pari all’80% dei componenti delle singole classi coinvolte.
La mancata partecipazione è considerata assenza dalle lezioni e deve essere giustificata il giorno successivo.
Ai genitori degli alunni partecipanti deve essere data informazione dettagliata e analitica delle attività previste e del relativo calendario.
Può essere consentita la partecipazione dei genitori degli alunni, a condizione che non comporti oneri a carico del bilancio d’istituto, previa approvazione del Consiglio di classe.
Per gli alunni minorenni è obbligatorio presentare il consenso scritto di chi esercita la pote-stà familiare. Gli alunni maggiorenni dovranno presentare, prima del viaggio, comunicazione scritta dei genitori, attestante la loro conoscenza della destinazione, dei tempi, dei costi del viaggio d’istruzione.
Art. 26 (designazione dei docenti accompagnatori)
I docenti accompagnatori devono far parte del consiglio di classe relativo alla classe in u-scita.
Nei viaggi connessi ad attività sportive la scelta degli accompagnatori ricadrà sui docenti di educazione fisica, con l’eventuale integrazione di docenti di altre discipline.
Il numero dei docenti accompagnatori deve essere di uno per ogni quindici studenti. Per i viaggi d’istruzione fuori dal comune i docenti accompagnatori dovranno essere, in ogni caso, non meno di due.
Art. 27 (compiti dei docenti accompagnatori)
I docenti accompagnatori sono obbligati alla definizione e alla realizzazione degli obiettivi didattici ed educativi previsti dal viaggio d’istruzione e alla vigilanza degli studenti.
I docenti accompagnatori, in particolare, sono tenuti a svolgere i seguenti compiti:
1. prendere contatto diretto con l’agenzia viaggi, dopo aver e scelto il programma pre-ventivo;
2. predisporre l’intero progetto e presentarlo al collaboratore del Dirigente scolastico re-sponsabile del settore;
3. preparare i documenti necessari per l’effettuazione del viaggio d’istruzione, che do-vranno essere presentati in modo completo al collaboratore del Dirigente scolastico re-sponsabile del settore;
4. annotare sul registro di classe l’assenza nel caso in cui lo studente non abbia parteci-pato al viaggio d’istruzione;
5. presentare relazione finale scritta sugli esiti del viaggio d’istruzione al Capo d’istituto, informandolo anche degli eventuali inconvenienti verificatesi, perché siano assunti e-ventuali interventi.
Nel caso di impedimento sopravvenuto alla designazione a mantenere l’impegno ad ac-compagnare la classe, il docente dovrà individuare un sostituto tra i colleghi del Consiglio di classe. Il viaggio d’istruzione non potrà effettuarsi senza che sia stato nominato altro docente accompagnatore.
Art. 28 (durata e limitazioni dei viaggi d’istruzione)
Possono essere stabiliti viaggi d’istruzione secondo la tipologia a) dell’art.20 del presente regolamento, osservando i limiti indicati nei successivi commi.
Ogni classe del biennio può effettuare nei primi due anni di corso un viaggio della durata massima di tre giorni scolastici. Ogni classe durante il triennio può, in ogni anno scolastico, svolgere un viaggio della durata massima di cinque giorni scolastici. Le classi quinte potranno utilizzare sei giorni per lo svolgimento del viaggio se svolto durante il primo quadrimestre.
In presenza di un viaggio d’istruzione organizzato ai sensi dei commi precedenti altre tipo-logie di viaggi potranno essere stabiliti, purché la loro durata non superi la durata di un giorno scolastico.
Le visite guidate, che si svolgono per un’intera giornata, prevedono il divieto di viaggiare in orario notturno. Nessun viaggio d’istruzione può essere intrapreso nelle ore notturne ad ecce-zioni di quelli a lunga percorrenza.
Non possono essere effettuati viaggi d’istruzione che prevedono un uscita nei mesi di gen-naio, maggio e giugno, con esclusione di quelli connessi ad attività sportive scolastiche nazio-nali ed internazionali.
In caso di risorse non sufficienti per potere autorizzare tutti i viaggi richiesti, viene data priorità secondo le seguenti condizioni:
in base al profitto complessivo della classe;
alla validità del viaggio proposto;
a quelli organizzati per le classi superiori.
Art. 29 (modalità di pagamento)
Ogni studente al momento della approvazione del progetto del viaggio d’istruzione deve provvedere al versamento di un acconto pari al 20 % del costo totale. Le quote versate quale acconto non sono rimborsabili.
Le quote di partecipazione a saldo delle visite guidate dovranno essere versate almeno sette giorni prima della data di effettuazione. Per le altre tipologie di viaggi la quota a saldo dovrà essere versata almeno venti giorni prima della data di svolgimento.
Art. 30 (contributi, rimborsi,assicurazioni)
Il Consiglio d’istituto, all’inizio dell’anno scolastico, stabilisce la contribuzione di massima spettante agli studenti per lo svolgimento dei viaggi d’istruzione.
Su richiesta del docente accompagnatore o delle famiglie possono essere assegnati dal Consiglio d’istituto contributi ad alunni, partecipanti a viaggi d’istruzione che presentano disa-giate condizioni economiche. Il contributo può essere assegnato prelevandolo dall’apposito capitolo di spesa stabilito per i viaggi d’istruzione del bilancio preventivo, secondo criteri stabi-liti al Consiglio d’istituto.
Possono essere devoluti ai contributi parte delle gratuità concesse dalle agenzie di viaggi, cui viene affidata l’organizzazione logistica del viaggio d’istruzione.
Eventuali richieste di rimborso devono essere presentate non oltre trenta giorni dall’effettuazione del viaggio d’istruzione.
Le richieste devono essere indirizzate al Dirigente scolastico e firmate dall’alunno e, se mi-norenne, da almeno uno dei genitori .
La richiesta di rimborso deve essere accompagnata da un’adeguata documentazione, atta a giustificare la mancata partecipazione. Nessun rimborso sarà corrisposto se la mancata par-tecipazione non avrà una valida giustificazione.
Le somme non rimborsate saranno destinate alla costituzione di borse di studi in favore di alunni della scuola.
L’Istituto si fa carico di ulteriori assicurazioni a favore dei docenti.
Art. 31 (rinvio)
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano tutte le norme vigenti in ma-teria di viaggi d’istruzione.
 

PARTE V – La biblioteca d’istituto
Art. 32
La biblioteca sarà aperta sia a studenti e Docenti che ai Genitori e alla comunità locale se-condo le norme che verranno previste dal regolamento della biblioteca.
Art. 33 (regolamento prestito libri)
I libri di proprietà dell'Istituto sono conservati:
in biblioteca per una certa parte;
presso i reparti i restanti.
I libri esistenti presso i reparti sono affidati ai responsabili di reparto; quelli conservati in bi-blioteca sono affidati al bibliotecario. Per il prestito l'interessato e, secondo i casi, il personale che opera in biblioteca o il responsabile di reparto si atterranno alle seguenti procedure:
Prestito
Individuato il libro da chiedere in prestito, l'interessato dovrà compilare in biblioteca la scheda e firmarla. La scheda sarà controfirmata dal bibliotecario, che la registrerà nel libro dei prestiti. La registrazione sarà controfirmata dall'interessato. Fatto ciò, chi chiede il prestito po-trà ritirare il libro consegnando la scheda al bibliotecario o al responsabile di reparto.
Quest'ultimo, consegnato il libro, collocherà la scheda in luogo del libro in prestito. Il perso-nale di segreteria o i docenti interessati per qualsiasi testo dato in prestito, a qualunque titolo e per qualsiasi tempo, seguirà la normale prassi di registrazione nel registro dei prestiti e di compilazione delle schede. Il prestito non supera mai i 30 giorni.
Restituzione
Il libro viene restituito, secondo i casi, al bibliotecario o al responsabile di reparto che, ripo-sto il testo, riconsegnerà all'interessato la scheda dopo aver su essa registrata la restituzione, la data e apposto la firma. Sarà cura dell'interessato esibire quindi la scheda vistata al biblio-tecario e richiedere la cancellazione del prestito mediante l'annotazione, sul registro dei presti-ti, della restituzione avvenuta. E' previsto un controllo bimestrale del registro e dei prestiti. Un prestito, se non rinnovato, non può avere durata superiore ai 30 giorni.
 

PARTE VI - MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Art. 34
Il presente regolamento (emesso dal Consiglio di Istituto ai sensi e per gli effetti di cui al-l'art. 6 del D.P.R. n° 416 del 31/05/1974) ha carattere vincolante per quanto non in contrasto con la normativa vigente. Esso può essere modificato solo con delibera presa dal Consiglio di Istituto a maggioranza assoluta dei componenti il C.D.I.
Alla presidenza, al personale docente e non docente, agli alunni, è fatto obbligo di assicu-rare l'osservanza.