REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
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L’Istituto Righi di Chioggia ai sensi del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 (Statuto delle studentesse e degli studenti), sentito il parere del Collegio dei Docenti del 9.12.2009, con delibera del Consiglio di Istituto del 22.12.2009 adotta il presente regolamento di disciplina.
I Principi
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Lo scopo dei provvedimenti disciplinari deve essere educativo e quindi rafforzare il senso di responsabilità degli allievi e ripristinare corretti rapporti nella comunità scolastica.
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Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e tendono a riparare il danno. Lo studente potrà convertirle in attività a favore della scuola.
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La responsabilità disciplinare è personale e in nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni, manifestata in modo corretto e non lesivo dell’altrui personalità.
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Gli allievi, prima di essere sottoposti a sanzioni disciplinari, saranno invitati ad esporre le proprie ragioni.
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Gli allievi sono tenuti al rigoroso rispetto di tutte le norme, i regolamenti e le disposizioni di legge in vigore (divieto di fumare, etc).
II Sanzioni disciplinari
MANCANZE |
SANZIONE DISCIPLINARE O PROVVEDIMENTO |
SOGGETTO CHE DISPONE LA SANZIONE |
(a) Non gravi o determinate da situazioni occasionali.
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(b) Non gravi, ma reiterate.
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(c*) Gravi o reiterate infrazioni della disciplina e del regolamento d’Istituto.
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(d*) Reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o situazioni che costituiscono pericolo per l'incolumità delle persone. |
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(e*) Relativamente a fatti di cui al punto (d) casi di recidiva, atti di violenza grave o tali da ingenerare un elevato allarme sociale. |
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Consiglio d’Istituto |
(*) I provvedimenti disciplinari nei casi (c), (d), (e) sono comunicati alla famiglia. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove – in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria – un percorso di recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
III Organo interno di garanzia (art.5 DPR n.249/98)
1. L’organo interno di garanzia si compone di:
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RAPPRESENTANTI degli STUDENTI eletti dal COMITATO STUDENTESCO fra i suoi componenti: 1 membro effettivo e 1 membro supplente;
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RAPPRESENTANTI dei DOCENTI designati dal Collegio Docenti: 2 membri fra i suoi componenti effettivi e 1 supplente;
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RAPPRESENTANTI dei GENITORI: il Presidente del C.D.I.;
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DIRIGENTE SCOLASTICO, che lo presiede.
2. La durata della
carica è ANNUALE. Le elezioni dei componenti avverranno entro la fine di ottobre
di ogni anno. Ogni elettore potrà esprimere tanti voti quanti sono i membri che
deve eleggere. I primi eletti saranno nominati membri effettivi, i successivi
supplenti.
3. Il supplente sostituisce il membro effettivo in caso di assenza o
impedimento.
4. In caso di dimissioni di un membro, subentrerà il supplente della medesima
componente. In caso di ulteriori dimissioni, subentrerà il primo dei non eletti
di tale componente.
5. Contro una sanzione disciplinare è ammesso ricorso
all’organo interno di garanzia da parte di chiunque vi
abbia interesse (genitori, studenti) entro 15 giorni
dalla comunicazione allo studente dell’irrogazione della
sanzione.
6. L’organo di garanzia è convocato entro dieci giorni
dalla presentazione del ricorso. Le deliberazioni sono
valide anche se non sono presenti tutti i membri. Nelle
votazioni l’astensione non influisce sul conteggio dei
voti.
7. L’organo di garanzia
decide inoltre sui conflitti che sorgano all’interno
della scuola in merito all’applicazione dello Statuto
delle studentesse e degli studenti.