REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
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L’Istituto Righi di Chioggia ai sensi del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 (Statuto delle studentesse e degli studenti), sentito il parere del Collegio dei Docenti del 9.12.2009, con delibera del Consiglio di Istituto del 22.12.2009 adotta il presente regolamento di disciplina.

I  Principi

  • Lo scopo dei provvedimenti disciplinari deve essere educativo e quindi rafforzare il senso di responsabilità degli allievi e ripristinare corretti rapporti nella comunità scolastica.

  • Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e tendono a riparare il danno. Lo studente potrà convertirle in attività a favore della scuola.

  • La responsabilità disciplinare è personale e in nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni, manifestata in modo corretto e non lesivo dell’altrui personalità.

  • Gli allievi, prima di essere sottoposti a sanzioni disciplinari, saranno invitati ad esporre le proprie ragioni.

  • Gli allievi sono tenuti al rigoroso rispetto di tutte le norme, i regolamenti e le disposizioni di legge in vigore (divieto di fumare, etc).

II  Sanzioni disciplinari

MANCANZE

SANZIONE DISCIPLINARE O PROVVEDIMENTO

SOGGETTO CHE DISPONE LA SANZIONE

(a) Non gravi o determinate da situazioni occasionali.

  • Mancanza ai doveri scolastici;

  • Comportamento scorretto;

  • Negligenza;

  • Assenze ingiustificate.

  • Richiamo personale.

  • Ammonizione in classe con nota nel registro di classe.

  • Docente

  • Per mancanze commesse durante gli esami, è inflitta dal Presidente della Commissione ed è applicabile anche ai candidati esterni

(b) Non gravi, ma reiterate.

  • Mancanza ai doveri scolastici;

  • Comportamento scorretto;

  • Negligenza;

  • Assenze ingiustificate.

  • Allontanamento dalla lezione con trascrizione di nota sul registro di classe.

  • Docente

(c*) Gravi o reiterate infrazioni della disciplina e del regolamento d’Istituto.

  • Offese e gravi scorrettezze nei confronti delle istituzioni, del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni;

  • Danni ad attrezzature della scuola dovuti a colpa grave o dolo;

  • Mancata osservanza delle norme relative alla sicurezza e alla salute pubblica;

  • Fatti o situazioni che turbino il regolare andamento della scuola.

  • Sospensione fino a 15 giorni.

  • Consiglio di Classe

(d*) Reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o situazioni che costituiscono pericolo per l'incolumità delle persone.

  • Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo di durata commisurata alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo.

  • Consiglio di Classe per periodi non superiori ai 15 giorni.

  • Consiglio d’Istituto per periodi superiori a 15 giorni.

(e*) Relativamente a fatti di cui al punto (d) casi di recidiva, atti di violenza grave o tali da ingenerare un elevato allarme sociale.

  • Nei casi meno gravi, ove sia sconsigliabile un reinserimento dello studente, allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico.

  • Nei casi più gravi, ove sia sconsigliabile un reinserimento dello studente, allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Consiglio d’Istituto

(*) I provvedimenti disciplinari nei casi (c), (d), (e) sono comunicati alla famiglia. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove – in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria – un percorso di recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

III  Organo interno di garanzia (art.5 DPR n.249/98)

1. L’organo interno di garanzia si compone di:

  • RAPPRESENTANTI degli STUDENTI eletti dal COMITATO STUDENTESCO fra i suoi componenti: 1 membro effettivo e 1 membro supplente;

  • RAPPRESENTANTI dei DOCENTI designati dal Collegio Docenti: 2 membri fra i suoi componenti effettivi e 1 supplente;

  • RAPPRESENTANTI dei GENITORI: il Presidente del C.D.I.;

  • DIRIGENTE SCOLASTICO, che lo presiede.

2. La durata della carica è ANNUALE. Le elezioni dei componenti avverranno entro la fine di ottobre di ogni anno. Ogni elettore potrà esprimere tanti voti quanti sono i membri che deve eleggere. I primi eletti saranno nominati membri effettivi, i successivi supplenti.
3. Il supplente sostituisce il membro effettivo in caso di assenza o impedimento.
4. In caso di dimissioni di un membro, subentrerà il supplente della medesima componente. In caso di ulteriori dimissioni, subentrerà il primo dei non eletti di tale componente.
5. Contro una sanzione disciplinare è ammesso ricorso all’organo interno di garanzia da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti) entro 15 giorni dalla comunicazione allo studente dell’irrogazione della sanzione.
6. L’organo di garanzia è convocato entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso. Le deliberazioni sono valide anche se non sono presenti tutti i membri. Nelle votazioni l’astensione non influisce sul conteggio dei voti.
7.
L’organo di garanzia decide inoltre sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti.